TFR in busta paga
Con la Legge di stabilità 2015 – e in via sperimentale per il periodo che va dal 1 marzo 2015 al 30 giugno 2018 – ai dipendenti del settore privato, che abbiano maturato un’anzianità lavorativa di almeno sei mesi, è garantita la possibilità di ricevere la quota di TFR maturata (Trattamento di Fine Rapporto) in busta paga, ad integrazione della retribuzione. Questa scelta potrà essere operata anche da coloro che versano il proprio TFR in un fondo di previdenza complementare. Sono invece esclusi i lavoratori agricoli e quelli domestici, i lavoratori delle aziende sottoposte a procedure concorsuali e i lavoratori delle aziende in crisi.
La precedente normativa prevedeva che il datore di lavoro solo in casi straordinari, quali terapie ed interventi riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti, acquisto della prima casa per sé o per i figli, congedi parentali o formazione del lavoratore, potesse anticipare a lavoratori con almeno 8 anni di anzianità presso la stessa azienda, una parte dell’importo accantonato (70% del trattamento maturato).
Con la Legge di Stabilità 2015 – anche se con circa un mese di ritardo -, dal 3 aprile 2015 questa opzione viene effettivamente garantita, prescindendo da spese straordinarie, cui eventualmente un dipendente si trova a dover far fronte, e non può essere modificata fino al 30 giugno 2018.
La scelta di mensilizzare l’erogazione del TFR, convertendolo di fatto in un incremento della retribuzione ordinaria, pur accrescendo nell’immediato la liquidità a disposizione del lavoratore, sottopone quello stesso incremento alla tassazione ordinaria.
Un’altra importante criticità è legata all’insufficienza di liquidità delle aziende eroganti, per cui gli accantonamenti del trattamento di fine rapporto rappresentano un riserva di denaro nelle loro casse che può eventualmente essere utilizzato per la gestione ordinaria. Per far fronte a questa difficoltà, le aziende con un popolazione non superiore ai 50 addetti potranno finanziare l’erogazione delle quote attraverso prestiti bancari stipulati con istituti convenzionati.