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Hunters Group

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Ultimo aggiornamento: luglio 2026

Chi invia un curriculum a una società di ricerca e selezione si pone, oggi, una domanda legittima: il mio profilo verrà letto da una persona o da un algoritmo?

È una domanda giusta e merita una risposta precisa, non rassicurazioni generiche. Il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale — l’AI Act, Regolamento (UE) 2024/1689 — ha stabilito regole specifiche per i sistemi di IA impiegati nel mondo del lavoro, riconoscendo che una decisione sbagliata in fase di selezione incide sulla vita delle persone. In questa pagina spieghiamo quali strumenti usiamo, dove interviene una macchina, dove interviene una persona e quali diritti hai tu.

Perché la selezione del personale è un ambito “ad alto rischio”

L’AI Act classifica i sistemi di intelligenza artificiale in base al rischio che comportano per i diritti delle persone. I sistemi destinati all’occupazione e alla gestione dei lavoratori — software di recruitment, analisi e filtro delle candidature, valutazione dei candidati — sono elencati nell’Allegato III, punto 4 e rientrano nella categoria dei sistemi ad alto rischio.

Non è un’etichetta formale. Significa che chi li utilizza è soggetto a obblighi stringenti di supervisione umana, trasparenza, tracciabilità e monitoraggio. È il perimetro in cui operiamo, e lo trattiamo come tale.

Il nostro ruolo: utilizzatori, non sviluppatori

L’AI Act distingue due figure con responsabilità diverse: il fornitore (provider), che sviluppa e immette sul mercato il sistema, e l’utilizzatore (deployer), che lo impiega sotto la propria autorità.

Non sviluppiamo modelli di intelligenza artificiale per valutare, classificare o scartare candidati. Utilizziamo strumenti di terze parti all’interno del nostro sistema di gestione delle candidature, e in questo assumiamo il ruolo di deployer, con gli obblighi previsti dall’articolo 26 del Regolamento.

Dove interviene la tecnologia, in concreto

Preferiamo elencare gli strumenti che usiamo piuttosto che parlare di “intelligenza artificiale” in astratto.

1. Lettura automatica del curriculum

Quando ci invii un CV, un sistema ne estrae i dati — anagrafica, esperienze, formazione, competenze — e li inserisce nel nostro database. È un’operazione di trascrizione: non attribuisce punteggi, non ordina i profili, non esprime valutazioni. Ti permette di non dover reinserire a mano informazioni che hai già scritto.

2. Ricerca e abbinamento tra profili e posizioni aperte

Quando lavoriamo su una ricerca, il consulente definisce i criteri e il sistema propone i profili del database che vi corrispondono. È lo strumento più delicato che utilizziamo, e per questo lo trattiamo come sistema ad alto rischio: i criteri sono impostati e modificati da una persona, il risultato è un elenco di profili da esaminare — mai una selezione, mai un’esclusione — e il consulente amplia sempre la ricerca e consulta direttamente il database.

3. Redazione assistita del profilo professionale

Per presentare una candidatura a un’azienda cliente prepariamo un profilo professionale scritto. Uno strumento automatico può produrne una prima bozza a partire dai dati del CV, ma nessun testo raggiunge il cliente senza essere stato verificato e riscritto da chi ti ha intervistato/a.

Il punto che conta: nessuna candidatura viene presentata senza un percorso umano

Nessun profilo arriva a un’azienda cliente per via automatica. Prima che il tuo nome venga proposto, un head hunter:

  •     esamina personalmente il tuo curriculum;
  •     ti contatta e ti intervista;
  •     ricostruisce con te il tuo percorso, le tue competenze e i tuoi obiettivi;
  •     concorda con te la presentazione, che avviene solo dopo il tuo assenso.

Ogni valutazione di merito sul tuo profilo nasce da questo percorso. La tecnologia ci aiuta a trovare le persone da conoscere; conoscerle resta un lavoro che facciamo noi.

Le tre cose che non facciamo mai

L’AI Act, all’articolo 5, vieta in modo assoluto alcune pratiche. Il divieto è in vigore dal 2 febbraio 2025 e non ammette eccezioni: nemmeno il consenso della persona interessata può renderle lecite.

Non analizziamo le tue emozioni. L’articolo 5, paragrafo 1, lettera f) vieta i sistemi di IA che inferiscono le emozioni di una persona nell’ambito del luogo di lavoro. Le linee guida della Commissione europea sulle pratiche vietate chiariscono che il divieto si estende alla fase di selezione e assunzione, proprio per lo squilibrio di potere che la caratterizza. Non usiamo software che analizzano espressioni facciali, tono di voce o micro-espressioni durante i colloqui, in presenza o da remoto.

Non ti attribuiamo punteggi sociali. Nessuna forma di social scoring, nessuna valutazione fondata su comportamenti estranei al profilo professionale.

Non deleghiamo la decisione a una macchina. Nessuna candidatura viene esclusa da un processo sulla base di una decisione esclusivamente automatizzata. È un principio che discende sia dall’articolo 22 del GDPR, sia dalla Legge 132/2025, la normativa italiana sull’intelligenza artificiale, che sancisce la conoscibilità e la spiegabilità degli algoritmi e richiede che la decisione finale resti in capo a una persona fisica.

Come garantiamo la conformità

Supervisione umana effettiva. L’articolo 26 richiede che la sorveglianza sui sistemi ad alto rischio sia affidata a persone con la competenza, la formazione e — soprattutto — l’autorità di non seguire il suggerimento del sistema. Nelle linee guida sulla classificazione pubblicate il 19 maggio 2026 la Commissione europea precisa che questa supervisione deve essere significativa e riguardare l’intero processo, non solo il passaggio finale. I nostri consulenti possono in ogni momento modificare i criteri di ricerca, riesaminare l’esito o procedere manualmente.

Formazione documentata. L’articolo 4 dell’AI Act impone a chi utilizza sistemi di IA di garantire un livello adeguato di alfabetizzazione al proprio personale. È un obbligo già vigente: chi lavora sui processi di selezione riceve formazione specifica e tracciata sull’uso di questi strumenti e sui loro limiti.

Controllo sui fornitori. Richiediamo ai fornitori dei nostri strumenti le istruzioni per l’uso previste dall’articolo 13, la documentazione di conformità e la loro roadmap di adeguamento alle scadenze del Regolamento.

Tracciabilità. Conserviamo i log di funzionamento dei sistemi e ne monitoriamo il comportamento, così che ogni passaggio del processo sia ricostruibile.

Protezione dei dati. L’AI Act non sostituisce il GDPR: si somma ad esso. I dati dei candidati sono trattati con base giuridica definita, tempi di conservazione limitati e valutazione d’impatto sulla protezione dei dati dove richiesta.

Attenzione ai bias. I criteri di ricerca sono definiti sulle competenze e sull’esperienza professionale. Monitoriamo che l’uso degli strumenti non produca effetti discriminatori, diretti o indiretti, per età, genere, origine o qualsiasi altra caratteristica protetta.

Il calendario normativo e il nostro percorso

Il quadro è entrato in vigore per fasi, e il calendario è stato rimodulato dal Digital Omnibus on AI, il regolamento di semplificazione approvato dal Parlamento europeo il 16 giugno 2026 e adottato dal Consiglio dell’Unione europea il 29 giugno 2026.

 

Data

Cosa si applica

2 febbraio 2025

Divieti dell’articolo 5 e obbligo di alfabetizzazione sull’IA (articolo 4) — già in vigore

2 agosto 2025

Regole sui modelli per finalità generali e architettura di governance

2 agosto 2026

Obblighi di trasparenza (articolo 50) e piena operatività del regime sanzionatorio

2 dicembre 2027

Obblighi completi per i sistemi ad alto rischio dell’Allegato III, inclusa l’occupazione

 Il rinvio al dicembre 2027 non è per noi una pausa. I divieti e gli obblighi di formazione valgono già oggi, e stiamo costruendo fin da ora la documentazione, i controlli e le procedure che saranno richiesti a regime.

Il valore che difendiamo

Il nostro mestiere è capire le persone: le competenze, le motivazioni, il momento professionale che stanno attraversando. È un lavoro che nessun sistema automatico sa fare al posto nostro, e la normativa europea ci ha dato una cornice per dirlo con chiarezza invece che a parole.

Se hai domande su come trattiamo la tua candidatura, scrivici. Non è un adempimento burocratico: è il modo in cui vogliamo lavorare.

 

Fonti

  • Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (AI Act). (AI Act) – articoli 4, 5, 6, 13, 14, 26, 50 e Allegato III, punto 4.
  • Commissione europea (AI Office) – Linee guida sulle pratiche di IA vietate ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (UE) 2024/1689.
  • Commissione europea (AI Office) – Bozza di linee guida sulla classificazione dei sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell’articolo 6, pubblicata il 19 maggio 2026.
  • Digital Omnibus on AI – regolamento di modifica del Regolamento (UE) 2024/1689, approvato dal Parlamento europeo il 16 giugno 2026 e adottato dal Consiglio dell’Unione europea il 29 giugno 2026.
  • Legge 23 settembre 2025, n. 132 – Disposizioni e deleghe in materia di intelligenza artificiale.
  • Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – in particolare articoli 5, 15, 16, 22 e 35.
  • D.lgs. 26 maggio 1997, n. 152, articolo 1-bis – obblighi informativi sui sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati.

 

Testo consolidato dell’AI Act: ai-act-service-desk.ec.europa.eu/it